Codice Etico della Rivista

Diritti Lavori Mercati è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira al Codice etico delle pubblicazioni elaborato da COPE, Committee on Publication Ethics, Best Practice Guidelines for Journal Editors.

È necessario che tutte le parti coinvolte – Editore, Comitato di Direzione, Direttori, Redattori capo, Coordinatori, Redattori, Autori, Referees – siano a conoscenza e condividano i seguenti requisiti etici.

Art. 1 – Doveri dell’Editore 

La pubblicazione dei prodotti della ricerca scientifica è un processo complesso che impone a tutti i soggetti coinvolti (Editore, Comitato di direzione, Direttori, Redattore capo, Coordinatori, Comitato di redazione, Referees, Autori) rigore e accuratezza.

L’editore promuove presso il Comitato di direzione della Rivista l’adozione delle migliori prassi internazionali e ne verifica l’applicazione.

L’editore promuove e controlla l’utilizzo della peer review come metodi di selezione degli articoli, favorisce l’indipendenza della ricerca, condanna ogni violazione del diritto d’autore e il reato di plagio, richiede e promuove contributi originali, basati su dati rigorosi e verificati, impegnandosi a pubblicare le correzioni di eventuali errori presenti negli articoli pubblicati.

Art. 2 – Doveri degli Organi editoriali

Gli organi editoriali, intesi come Comitato di direzione, Direttori, Redattore capo, Coordinatori della rivista, sono i soli responsabili della decisione di pubblicare gli articoli sottoposti alla Rivista. Gli organi editoriali garantiscono la correttezza delle procedure ai fini della valutazione, accettazione o rifiuto dei contributi sottoposti dagli Autori, in particolare sulla peer review (referaggio cieco), che si sostanzia nell’attività anonima dei Referees rispetto all’Autore che ha sottoposto il suo contributo (a sua volta anonimo per i medesimi Referees) per la pubblicazione nelle rubriche Saggi e Giurisprudenza; ed evitano altresì ogni conflitto di interessi, e qualunque tipo di discriminazione.

Gli organi editoriali supportano e promuovono la Rivista anche incoraggiando la presentazione di contributi e partecipando attivamente alle riunioni di redazione.

Gli organi editoriali sono tenuti ad informare l’editore nel caso in cui vengano riscontrati gravi errori, situazioni di conflitti di interessi o casi di plagio in un contributo, prevedendo un erratum o invitando al ritiro del contributo.

Art. 3 – Doveri dei Referees

Attraverso la procedura di peer review, i Referees supportano gli organi editoriali nell’assunzione della decisione sui contributi proposti dagli autori e consente anche allo stesso autore di migliorare il proprio contributo. Il Referee che non si sente adeguato al compito proposto o che è consapevole di non poter svolgere la lettura nei tempi richiesti è tenuto a comunicarlo ai Direttori e al Redattore capo.

Il Referee non deve accettare la valutazione di manoscritti rispetto ai quali abbia conflitto di interesse, secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente Codice. Sono, inoltre, tenuti alla riservatezza dei testi assegnati, non dovendo questi essere discussi con altre persone senza esplicita autorizzazione dei Direttori.

La procedura di peer review deve essere compiuta in maniera oggettiva, nel senso che i giudizi dei referee al contributo devono essere motivati in maniera adeguata. I referees sono tenuti a segnalare ai Direttori e al Redattore capo eventuali somiglianze o sovrapposizioni del contributo ricevuto rispetto ad altri contributi a loro noti.

Tutte le informazioni riservate o le indicazioni ottenute durante il processo di peer-review devono essere considerate confidenziali e non possono essere usate per altre finalità.

Art. 4 – Doveri degli Autori

Gli Autori nel proporre un articolo alla Rivista dichiarano di conoscere e attenersi ai seguenti requisiti etici: accesso e conservazione dei dati; originalità del contributo e divieto di plagio; divieto di pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti; indicazione delle fonti; paternità dell’opera; divieto di conflitto di interessi e divulgazione; segnalazioni di errori nei contributi pubblicati. Nello specifico, l’autore, oltre ad accettare la procedura di referaggio nel suo complesso, è tenuto a garantire che il contributo sottoposto a peer review sia originale, inedito e non sottoposto contemporaneamente ad altre riviste ai fini della pubblicazione. L’autore dichiara altresì di conoscere e dare sempre la corretta indicazione delle fonti e dei contributi menzionati nell’elaborato, al cui interno devono essere garantiti la veridicità dei contenuti.

Devono, nel rispetto della paternità dell’opera, essere inclusi nel contributo e apparire come autori tutti coloro che   hanno   partecipato   in   maniera   effettiva   alla   stesura   dell’elaborato. L’autore è altresì tenuto a dichiarare in maniera esplicita che non vi siano conflitti di interessi che possano avere influenzato o comunque condizionato il contenuto dell’elaborato; l’autore è tenuto ad indicare eventuali enti finanziatori della ricerca e/o del progetto da cui scaturisce il contributo. Infine, l’autore, laddove riscontri nel contributo un errore o un’inesattezza rilevante, è tenuto ad effettuare le segnalazioni di tali errori/inesattezze, dandone tempestiva comunicazione alla redazione unitamente alle informazioni necessarie per procedere alle doverose correzioni.

Inviando un contributo, gli Autori concordano sul fatto che, se il contributo è accettato per la pubblicazione, tutti i diritti di sfruttamento economico senza limiti di spazio e con tutte le modalità e tecnologie attualmente esistenti e/o in futuro sviluppate, saranno trasferite alla Rivista.

Art. 5 – Doveri dei Redattori

I Redattori, componenti del Comitato di redazione, guidati dalle politiche editoriali della rivista e tenuti al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di diffamazione, violazione del copyright e plagio, dichiarano di conoscere e attenersi ai seguenti requisiti etici: correttezza; riservatezza; conflitto di interessi; decisione sulle pubblicazioni. In particolare, senza operare discriminazioni di qualunque genere nei confronti degli autori, i redattori valutano i contributi che vengono proposti con correttezza, ossia in base al contenuto dei testi sottoposti.

Senza rivelare informazioni concernenti i contributi proposti ad altre persone all’infuori dell’Autore e degli Organi editoriali, i redattori mantengono riservate le informazioni sui contributi proposti. Per conflitto di interesse si intende che redattori si impegnano a non utilizzare per proprie ricerche i contenuti di un contributo proposto per la pubblicazione senza il consenso scritto dell’autore.

Art. 6 – Conflitto di interessi

Un conflitto d’interessi sussiste quando un Autore o la sua istituzione oppure un Revisore abbiano rapporti che possono influenzare in modo inappropriato il loro comportamento, in termini di giudizio o valutazioni.

Il Comitato di Direzione della Rivista decide sui conflitti d’interessi.