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Corte costituzionale 21 luglio 2025 n. 118 – Pres. Amoroso – Red. Sciarrone Alibrandi
Piccole imprese – Licenziamento illegittimo – Indennità risarcitoria – Tetto massimo sei mensilità – Incostituzionalità – Criteri di determinazione – Nozione di piccola impresa – Amicus curiae.
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, d.lg. 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”. La previsione di un limite massimo, fisso e inderogabile, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento e sommato al dimezzamento degli importi già previsti per i datori di lavoro di maggiori dimensioni, determina una fascia risarcitoria talmente ristretta da precludere al giudice la possibilità di applicare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento, privando il rimedio della sua funzione deterrente nei confronti del datore di lavoro.
Sommario: 1. Le tappe della vicenda e la sentenza della Corte: un riepilogo. 2. L’impatto della sentenza: nuovi quesiti di costituzionalità e criteri di determinazione dell’indennità risarcitoria nel diritto vivente. 3. La nozione di piccola impresa: una questione aperta. 4. L’azione strategica della Cgil tra referendum, reclamo collettivo e amicus curiae.