Lavoro e criminalità organizzata di origine mafiosa

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Sommario: 1. Scenario. 2. Norme. 3. Decisioni. 4. Rapporti istituzionali e prassi. 5. Ricerche.

1. Scenario

In questo numero presentiamo, per il quarto anno, l’osservatorio sugli intrecci tra diritto del lavoro e strumenti di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso. La cadenza annuale dell’osservatorio ospitato dalla Rivista ci permette un monitoraggio costante della normativa, della giurisprudenza, dei rapporti e delle prassi, nonché delle ricerche in materia di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso e del relativo impatto sul diritto del lavoro. Lo scorso anno avevamo osservato l’emergere di pericolosi intrecci tra pandemia e mafie. Questo timore permane anche nel 2021 (l’annata considerata in questo osservatorio), seppur la maggior parte degli interventi legislativi rilevanti ai nostri fini sono diretti a favorire la ripresa economica, semplificando le procedure di evidenza pubblica o snellendo gli oneri a carico delle imprese.
In questo quadro generale si inseriscono, in maniera disordinata, vari interventi diretti al contrasto della criminalità organizzata. L’asistematicità, la settorialità e la logica emergenziale che caratterizzano questi interventi ne rende complessa la lettura ed è talora difficoltosa la riconduzione a una ratio unitaria. Si pensi, ad esempio, all’ennesima modifica del Codice dei contratti pubblici, fortemente condizionata dagli interventi della Commissione europea e della Corte di Giustizia, diretta a rimuovere i limiti ai subappalti che erano stati ispirati proprio dall’esigenza di contenere il rischio di infiltrazioni mafiose. Nel momento in cui tale modifica viene introdotta, permane una marmorea giurisprudenza amministrativa in materia di interdittive antimafia che, al fine di salvaguardare l’ordine pubblico economico, la libera concorrenza tra le imprese e il buon andamento della pubblica amministrazione, giustifica una misura che, nonostante il rischio di effetti indelebili sull’impresa, viene adottata sulla base di elementi indiziari (che, seppur plurimi, circostanziati e concordanti, rimangono indizi) e, soprattutto, in carenza di contradditorio (sul punto si v. però il recente intervento di cui all’art. 48 del d.l. 6 novembre 2021, n. 152 di cui si dirà nel § 2).