Trasferimento di attività di amministrazione soppressa e diritti dei lavoratori (anzianità e progressioni economiche)*

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Corte di Cassazione 3 maggio 2018 n. 10528 – Pres. Napoletano, Rel. De Felice

Soppressione di enti pubblici – trasferimento di personale – art. 31 d.lgs. 165/01 – art. 2112 c.c. – selezione interna – progressione economica – anzianità di servizio.

In tema di personale dipendente dell’Ipsema transitato all’Inail, è legittima l’esclusione da una selezione indetta presso quest’ultimo Istituto, riservata a dipendenti in servizio ad una certa data con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, poiché la prosecuzione giuridica del rapporto di lavoro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore. Pertanto, può risultare irrilevante, ai fini della progressione di carriera, l’anzianità maturata presso l’ente di provenienza, ove il nuovo datore di lavoro abbia inteso valorizzare, con il bando di selezione, l’esperienza professionale specifica maturata alle proprie dipendenze, differenziandola da quella riferibile alla pregressa fase del rapporto.

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Sommario: 1. La questione. 2. Il passaggio dei dipendenti per effetto del trasferimento di attività. 3. Il mantenimento dei diritti del lavoratore ceduto. 4. La decisione della Cassazione.