La Consulta e la compensazione delle spese giudiziali: un bilanciamento tra valori costituzionali

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Corte Costituzionale, 7 marzo 2018 n. 77 – Pres. Lattanzi, Rel. Amoroso

Spese giudiziali – Compensazione – Condizioni – Controversie di lavoro.

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, co. 2, c.p.c., nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella l. 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, consistenti in situazioni prevalentemente oggettive e non strettamente soggettive della parte soccombente, come la qualità di lavoratore-parte debole del rapporto controverso.

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Sommario: 1. I principi, di rango costituzionale, cui è funzionale la riforma processuale del 2014. 2. I diversi valori costituzionali considerati nei provvedimenti di rimessione alla Corte. 3. Il bilanciamento della Consulta.