Licenziamento ingiustificato: risarcimento e contenuto essenziale della tutela*

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Sommario: 1. Premessa. 2. Le questioni sollevate: cenni. 3. La decisione della Corte: il ruolo del “mercato” e del diritto europeo e internazionale. 4.Tutela indennitaria e tecnica di bilanciamento. 5. Il ragionamento della Corte: quello che c’è… 6. Segue … e quello che ci sarebbe potuto essere: il rilievo della tutela “occupazionale”. 7. Segue. Contenuto essenziale del diritto e libertà d’impresa. 8. Sentenza 194/2018 versus d.lgs. 23/2015: la questione delle piccole imprese.

1. Premessa
La decisione della Corte del 26 settembre 2018 n. 194, già molto discussa, dà seguito a quanto sin dall’introduzione del cd. contratto a tutele crescenti la dottrina aveva annunciato: ossia l’illegittimità dell’uso esclusivo del criterio dell’anzianità”1. L’ordinanza del Tribunale di Roma del 26 luglio 2017 ha posto le premesse per questo esito2. Qualcuno vi è giunto addirittura prima della pubblicazione del dispositivo della pronuncia del giudice delle leggi3. Le questioni analizzate dalla sentenza sono molteplici e di grande interesse4. Nelle pagine che seguono, particolare attenzione sarà dedicata alla quantificazione dell’indennità in caso di licenziamento ingiustificato, considerata cruciale dalla stessa Corte. Una questione per la quale la Consulta fa un’importante operazione, anche se, come si avrà modo di argomentare, lascia aperto più di un interrogativo che, presumibilmente, entrerà, di qui a breve, nelle diverse aule di giustizia, alla ricerca di soluzioni.

2. Le questioni sollevate: cenni

Prima di addentrarsi nel commento della sentenza è necessario avere ben presenti le norme che il giudice remittente chiama in causa, ossia l’art. 1, co. 7, lett. c. della l.d. 10 dicembre 2014 n. 183 e i conseguenti articoli 2, 3 e 4 del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23. Le censure rilevate non attengono, si badi bene, al tipo di tutela prescelto dal legislatore per il lavoratore licenziato, ossia quella di tipo economico/indennitaria e non reintegratoria, bensì alla concreta disciplina prevista nelle norme in parola per quantificare tale indennità. Un’indennità, come noto, da calcolarsi in un range predeterminato tra un minimo – assai basso – e un massimo, ed ancorata, secondo l’indicazione della legge delega5, a un unico criterio, l’anzianità di servizio del lavoratore, che non la rende adattabile e duttile in base ad alcun elemento, interno o esterno, al contratto.