Velo islamico della lavoratrice e corporate image: Corte Europea e bilanciamento degli interessi

Scarica il PDF


Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, sentenza 14 marzo 2017, C-157/15 – Pres. Lenaerts- Achbita et Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (avv.ti Bayart e Bosmans) v. G4S Secure Solutions NV (avv.ti Raets e Verhelst)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento – Discriminazione basata sulla religione o sulle convinzioni personali – Regolamento interno di un’impresa che vieta ai dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni visibili di natura politica, filosofica o religiosa – Discriminazione diretta – Insussistenza – Discriminazione indiretta – Divieto posto ad una dipendente di indossare il velo islamico.

L’art. 2, par. 2, lettera a) della Direttiva 2000/78/CE deve essere interpretato nel senso che il divieto, imposto da un’impresa privata tramite regolamento aziendale, di indossare un velo islamico sul luogo di lavoro non costituisce discriminazione diretta. Può, tuttavia, costituire una discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 2, par. 2, lettera b) della presente Direttiva, qualora venga dimostrato che l’obbligo comporti
un particolare svantaggio per determinate persone, a meno che, detto obbligo, non sia oggettivamente giustificato da una finalità legittima, come una politica di neutralità aziendale perseguita dal datore di lavoro.

Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, sentenza 14 marzo 2017, C-188/15 – Pres. Lenaerts- Bougnaoui et Association de dèfense des droits de l’homme (ADDH) (avv. Waquet) v. Micropole SA (avv. Cèlice)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento – Discriminazione basata sulla religione o sulle convinzioni personali – Requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa – Nozione – Desiderio di un cliente che le prestazioni non vengano assicurate da una dipendente che indossa un velo islamico.

L’art. 4, par. 1, della Direttiva 2000/78/CE deve essere interpretato nel senso che la volontà del datore di lavoro di tenere conto del desiderio particolare di un cliente di non essere a contatto con una dipendente che indossa il velo islamico, non costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

* * *

Sommario: 1. Le pronunce della Corte. 2. La corporate image. 3. Il contenuto relazionale della prestazione di lavoro. 4. Conclusione.