Il licenziamento nel lavoro pubblico contrattualizzato: la Cassazione applica l’art. 18 dello Statuto e la giurisprudenza di merito (minoritaria) dissente

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Cassazione 25 novembre 2015, n. 24157 – Pres. Stile – Est. Manna – P.M. Celeste – Consorzio ASI (avv. Costanzo) v. CS. (avv. Rubino)

Lavoro pubblico – Licenziamento disciplinare – Illegittimità – Regime applicabile – Art. 18 l. n. 300/1970 nuovo testo.

Il nuovo testo dell’art. 18 l. n. 300/1970, come novellato dall’art. 1, comma 42, l. n. 92/2012, in ragione dell’inequivocabile tenore dell’art. 51 d.lgs. n. 165/2001 che estende all’impiego pubblico contrattualizzato la legge n. 300/1970 “e successive modificazioni e integrazioni”, si applica al licenziamento disciplinare e ciò a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dall’art. 1, commi 7 e 8, della stessa legge n. 92/2012.

Trib. Roma 1 dicembre 2015 – Giud. Sordi – LS (avv.ti Antonini e Persi) v. ENAC (avv. Stato)

Lavoro pubblico – Licenziamento disciplinare – Illegittimità – Regime applicabile – Art. 18 l. n. 300/1970 vecchio testo.

Il potere delle pubbliche amministrazioni di recedere dal rapporto di lavoro è oggetto di una disciplina profondamente diversa rispetto a quella che regola l’analogo istituto nel settore privato, disciplina alla quale mal si attagliano le previsioni della art. 18 l. n. 300/1970 cosi come introdotte dal legislatore del 2012. Nessuna rilevanza riveste in materia l’art. 51, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 che prevede la diretta applicazione della legge n. 300/197 e successive modifiche e integrazioni al lavoro pubblico contrattualizzato in quanto la legge n. 92/2012 a mezzo dei commi 7 e 8 dell’art. 1 ha espressamente escluso l’applicabilità delle modifiche dalla stessa apportate all’art. 18 l. n. 300/1970 che continua ad applicarsi ai dipendenti pubblici contrattualizzati nel testo vigente prima delle suddette modifiche.

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Sommario: 1. Il nuovo art. 18 l. n. 300/1970 e la sua applicabilità al lavoro pubblico: la posizione della dottrina. 2. (Continua) L’interpretazione giurisprudenziale. 3. La recente tesi della giurisprudenza di legittimità e la diversa opinione di una sentenza di merito. 4. La necessità di una soluzione: le ragioni dell’applicabilità del nuovo testo della disposizione statutaria. 5. Una breve considerazione finale in attesa dell’intervento del legislatore.[…]