Il trasferimento di ramo d’azienda torna a coincidere per la Cassazione con il trasferimento della “piccola azienda”

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Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza 22 gennaio 2013 n. 1456 (Presidente De Renzis; Relatore Filabozzi; Pm Corasaniti). 

Trasferimento di ramo d’azienda – Nozione di ramo d’azienda – Valutazione complessiva di una pluralità di elementi in relazione al tipo di impresa – Necessità – Capacità di funzionare autonomamente sul mercato – Essenziale – Mancanza di avviamento congiunta a mancanza di autonoma e compiuta realtà organizzativa – Inconfigurabilità di cessione di ramo d’azienda ex art. 2112 cod. civ. – Applicazione dell’art. 1406 cod. civ. – Consenso tacito del lavoratore alla cessione del contratto di lavoro – Ammissibilità – Comportamento inequivocabilmente diretto a porre in essere la modificazione soggettiva del rapporto – Necessità.

Per ramo d’azienda, suscettibile di cessione ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo, il cui accertamento presuppone la valutazione di una pluralità di elementi in relazione al tipo di impresa tra i quali l’autonomia commerciale e amministrativa e la presenza dell’avviamento. Il consenso del lavoratore alla cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 cod. civ. può essere manifestato anche in forma tacita, in considerazione della libertà di forma del contratto di lavoro, purché il comportamento sia inequivocabilmente preordinato a superare il precedente assetto negoziale, il che non può dirsi realizzato per il solo fatto che il lavoratore abbia fruito del trattamento di fine rapporto ed abbia continuato la prestazione della propria opera alle dipendenze del cessionario.

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Sommario: 1. Il contesto normativo e giurisprudenziale: la giurisprudenza comunitaria. 2. Segue: l’evoluzione della normativa nazionale in materia di trasferimento di ramo d’azienda. 3. Il nucleo strutturale del ramo d’azienda. 4. L’autonomia funzionale del ramo prima e/o al momento del trasferimento. 5. La conservazione dell’identità del ramo: la verifica dell’autonomia funzionale nel contesto organizzativo del cessionario. 6. La sentenza della Cassazione n. 1456 del 22 gennaio del 2013.