La nozione di mobbing nella giurisprudenza di legittimità

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Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza 17 gennaio 2014 n. 898 (Presidente Roselli; Relatore Amoroso; Pm Fresa)*

Mobbing – Responsabilità contrattuale del datore di lavoro – Onere di allegazione dei fatti costitutivi del mobbing – Onere della prova in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali della fattispecie – Valutazione della sistematicità della condotta datoriale e della sussistenza dell’intento persecutorio – Idoneità offensiva della condotta datoriale e sua ispirazione all’ostilità nei confronti del lavoratore.

Il mobbing consiste nella condotta del datore di lavoro che, con atteggiamento sistematico e reiterato, ispirato ad ostilità e ritorsività nei confronti del lavoratore, arrechi a quest’ultimo pregiudizi alla sua integrità psico-fisica ed alla sua personalità. Spetta al lavoratore l’onere di provare la sussistenza degli elementi strutturali della fattispecie: la finalità illecita della condotta datoriale tuttavia sarà apprezzata dal giudice, non già in base alla percezione del soggetto agente, quanto piuttosto in relazione all’idoneità offensiva della medesima condotta, rispetto ai beni fondamentali della persona del lavoratore.

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Sommario: 1. I motivi di interesse della pronuncia: la funzione “ordinante” della Cassazione. 2. Il difficile percorso di individuazione degli elementi strutturali della fattispecie. 3. La rilevanza dell’elemento soggettivo ed i connessi problemi probatori. 4. L’“ostilità” della condotta datoriale quale caratteristica costitutiva del mobbing. 5. Una disciplina per frammenti normativi che consente al giudice di concorrere alla formulazione della fattispecie.