Applicazione della Carta Sociale Europea in Spagna: eccessi non permessi dalle magistrate del lavoro

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Juzgado de lo Social de Toledo, n. 1, 27 novembre 2014, n. 00667/2014 – Giudice Pilar Elena Sevilleja Luengo

Contratto di sostegno agli imprenditori – Carta Sociale Europea – Contrasto con legge nazionale – Prevalenza del Trattato internazionale ratificato – Disapplicazione norma interna – Illegittimità del licenziamento.

La giudice di Toledo ritiene illegittimo il licenziamento di una commessa, assunta mediante contratto di sostegno all’imprenditoria in quanto contrario all’art. 4.4 della Carta Sociale Europea.

Juzgado de lo Social de Matarò, n. 1, 29 aprile 2014, n. 492/2013 – Giudice Clarisa González Fernández

Contratto di sostegno agli imprenditori – Periodo di prova di un anno – Licenziamento per mancato superamento della prova – Carta Sociale Europea – Contrasto con legge nazionale – Prevalenza del Trattato internazionale ratificato – Disapplicazione norma interna – Illegittimità del licenziamento.

Il Tribunale di Mataró ritiene illegittimo il licenziamento di un lavoratore non qualificato per il quale la legge del 2012, che istituisce il contratto a tempo indeterminato di sostegno agli imprenditori, prevede un anno di prova. La giudice disapplica la norma nazionale e applica l’art. 4.4 della Carta Sociale Europea gerarchicamente superiore e vincolante per la giudice.

Juzgado de lo Social de Barcelona, n. 2, 19 novembre 2013, n. 412/13 – Giudice Maria Luisa Sanz Anchuela

Contratto di sostegno agli imprenditori – Periodo di prova di un anno – Licenziamento per mancato superamento della prova – Carta Sociale Europea – Contrasto con legge nazionale – Prevalenza del Trattato internazionale ratificato – Disapplicazione norma interna – Illegittimità del licenziamento.

Il Tribunale di Barcellona ritiene il contratto a tempo indeterminato di sostegno agli imprenditori, che consente un periodo di prova di un anno, in contrasto con la Carta Sociale Europea di 1961. La Carta Sociale è gerarchicamente superiore a quella nazionale, in particolare l’art. 4.4 che riconosce il diritto dei lavoratori a un ragionevole periodo di preavviso in caso di cessazione del rapporto di lavoro. La norma nazionale non tutela il lavoratore contro questo rischio, perciò la giudice ritiene illegittimo il recesso per mancato superamento del periodo di prova. 

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Sommario: 1. L’eccessivo periodo di prova del contratto de apoyo a los emprendedores. 2. Il periodo di prova di un anno viola la Carta Sociale Europea. 3. L’incompetenza dell’Unione Europea.