Diritto di satira e obbligo di fedeltà del lavoratore

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Cass. 6 giugno 2018 n. 14527 – Pres. Manna – Est. Boghetich – P.M. Matera – FCA Italy S.p.a. (Avv.ti De Luca Tamajo, Luciani, Fontana, Di Stasio) v. M.D., M.A., N.M., C.M., F.R. (Avv.ti Marziale, Totaro)

Rapporto di lavoro – Diritto di critica – Diritto di satira – Rispetto del limite della continenza formale – Necessità – Obbligo di fedeltà – Inadempimento – Lesione della reputazione del datore di lavoro – Licenziamento disciplinare – Sussistenza del fatto contestato – Giusta causa – Art. 18, l. 300/1970, come modificato dalla l. 92/2012.

L’esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro può essere considerato comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro, e costituire giusta causa di licenziamento, quando avvenga con modalità tali che, superando i limiti della continenza formale, si traduca in una condotta gravemente lesiva della reputazione, con violazione dei doveri fondamentali alla base dell’ordinaria convivenza civile (nella specie, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza che aveva ritenuto esercizio legittimo del diritto di critica la condotta di alcuni lavoratori che, di fronte all’ingresso del fabbricato aziendale, avevano inscenato una macabra rappresentazione del suicidio in effigie dell’amministratore delegato della società, attribuendogli la responsabilità della morte di alcuni dipendenti).

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Sommario: 1. La vicenda e la soluzione della Corte. 2. I limiti del diritto di critica possono essere estesi al diritto di satira? 3. Un aspetto da considerare l’ampiezza dell’obbligo di fedeltà del singolo lavoratore.