La preesistenza nel trasferimento di ramo d’azienda: l’impatto degli orientamenti dottrinali sulla giurisprudenza*

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Sommario: 1. Premessa. 2. Evoluzione storico-normativa dell’art. 2112 c.c. 3. Il “de profundis” 
della preesistenza. 4. Gli interventi della giurisprudenza: dalle Direttive CE alla Cassazione italiana. 5. Stato attuale della giurisprudenza.

1. Premessa

Il diritto del lavoro è da sempre una materia dai mutevoli aspetti e soprattutto in eterna evoluzione; e ciò in quanto, per sua natura, questa disciplina ha lo scopo (talora la sola velleità) di rispondere alle esigenze storiche, politiche, economiche e sociali della realtà che di volta in volta si configura nel preciso momento in cui il legislatore è chiamato a intervenire. Se questo assunto risulta valido in termini generali, appare, in alcuni casi, condizione imprescindibile per una corretta interpretazione di alcuni istituti, che, per la loro centralità nel contesto dell’economia industriale, più di altri sono divenuti oggetto dell’intervento reiterato del legislatore. È certamente ascrivibile a quest’ultima categoria la disciplina del trasferimento di ramo d’azienda, la cui contrastata vicenda normativa è stata autorevolmente descritta come un “cantiere aperto” “…dove tutti gli operatori, pur impegnati in una affannosa costruzione, non sembrano a conoscenza del progetto complessivo”1. L’evoluzione ultracinquantenaria di questo istituto è stata, infatti, diversamente interpretata in dottrina, a seconda del punto di vista da cui si intendeva procedere ad esaminare (rectius, a giustificare) la pluralità degli interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo. Pertanto, talvolta il trasferimento di ramo d’azienda ha rappresentato un esempio emblematico della varietà delle tecniche normative di cui può avvalersi il legislatore (nonché – conseguentemente – delle diverse linee di politica del diritto dal medesimo utilizzate)2
; talaltra, l’istituto è stato analizzato sulla base delle tecniche di tutela che caratterizzano i fenomeni di esternalizzazione3 ; altri autori hanno, altresì, sottolineato il confronto tra contesto normativo e giurisprudenziale, che da sempre arricchisce la materia di spunti di ulteriore riflessione4 ; anche partendo da una prospettiva comunitaria5
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