Rischio amianto e responsabilità datoriale

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Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza 6 novembre 2015 n. 22710 – Pres. Amoroso, Rel. Berrino – B. C. e altro (avv. Storace) v. Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A. e altro (avv. Morrico)

Rapporto di lavoro – Salute e sicurezza – Rischio amianto – Responsabilità del datore di lavoro – Art. 2087 cod. civ. – d.P.R. n. 303/1956 – Onere della prova.

Poiché la pericolosità intrinseca delle fibre dell’amianto è nota sin dall’inizio del secolo scorso e, dunque, da epoca ben anteriore all’inizio del rapporto di lavoro oggetto della controversia, si impone il concreto accertamento dell’adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale al suo impiego, in relazione alla norma di chiusura di cui all’art. 2087 cod. civ. ed al d.P.R. n. 303/1956. L’onere della prova grava sul datore di lavoro, tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (prova liberatoria) attraverso l’adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle disposizioni suddette.

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Sommario: 1. Considerazioni introduttive. 2. La vicenda all’esame della Cassazione. 3. I principi affermati dalla Suprema Corte quale conferma di orientamenti consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di amianto. 4. (Segue) Il ruolo dell’art. 2087 cod. civ. come norma di chiusura del sistema.