Licenziamento disciplinare e contrattazione collettiva: il silenzio “assordante” delle parti sociali

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Corte di Cassazione, VI Sezione, 27 maggio 2021, n. 14777 – Pres. Doronzo, Rel. Ponterio

Licenziamento – Art. 18, co. 4, l. n. 300/70 – reintegrazione – tipizzazione collettiva per le sanzioni collettive – discrimine tra tutela reale e tutela obbligatoria – violazione del principio di ragionevole – legittimità costituzionale – trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta.

L’orientamento maggioritario della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che fa dipendere l’applicazione della tutela reale (art. 18, co. 4, l. 300/70) oppure obbligatoria (art. 18, co. 5) dalla tipizzazione casistica dell’illecito del dipendente da parte dei contratti collettivi, con riferimento alle sanzioni conservative, non appare rispondente ad un criterio di ragionevolezza, sia perché fa ricadere sui lavoratori le conseguenze delle lacune della contrattazione collettiva sia perché le clausole negoziali, basate su criteri casuali, non sono in grado di realizzare un adeguato contemperamento degli interessi delle parti.

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Sommario: 1. L’orientamento maggioritario e i dubbi del giudice di legittimità. 2. Le previsioni della contrattazione collettiva tra tipizzazioni e clausole elastiche. 3. Le scelte del legislatore del 2012 e il principio di ragionevolezza. 4. Il principio di uguaglianza e le conseguenze della latitanza dell’autonomia collettiva.