Il contratto a termine nel Jobs Act *

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Sommario: 1. L’“essenzialità” del termine nell’equilibrio negoziale. 2. Il parallelismo tra termine e licenziamento nell’estinzione del rapporto di lavoro: dalla disciplina codicistica al contratto acausale del decreto Poletti. 3. L’illegittimità costituzionale del contratto acausale. 4. Possibili nuove vie per la acausalità del termine nel “coordinamento” con la disciplina del contratto a tutele crescenti. 5. Brevi osservazioni conclusive.

1. L’“essenzialità” del termine nell’equilibrio negoziale

Il contratto acasuale, così come disciplinato con la prima fase del cd. Jobs Act, d.l. 20 marzo 2014 n. 34 (decreto Poletti), conv. in l. 16 maggio 2014 n. 781 , ha sollevato un nutrito e animato dibattito2 e ciò non stupisce affatto, se solo si considera la centralità della dimensione temporale nell’equilibrio tra le parti nel rapporto di lavoro. Così, è altrettanto evidente come oggi, il contratto acausale e quindi la possibilità di apporre liberamente un termine al contratto di lavoro costituiscano un fattore di semplificazione dei problemi connessi all’amministrazione del rapporto di lavoro. Secondo una dinamica abbastanza elementare, nel momento in cui si rimette esclusivamente al potere del datore di lavoro la scelta di predeterminare la durata del rapporto di lavoro e, quindi, in altri termini, di estinguerlo, sono evidenti le ricadute (in negativo direi) sull’equilibrio dei contrapposti interessi delle parti: per il prestatore di lavoro questa nuova disciplina rappresenta una spada di Damocle in quanto dalla mera volontà del datore fa dipendere ciò che, del lavoratore integra la dimensione, individuale e relazionale, di persona ossia la possibilità di lavorare.
Pertanto, credo appaia alquanto immediato il collegamento della disciplina del termine con quella dei licenziamenti3 . Due istituti, beninteso, molto diversi (il contratto a termine delimita ex ante, nel tempo, gli effetti del contratto, il secondo è strumento di cessazione del contratto di lavoro altrimenti destinato a durare), ma sicuramente collegati funzionalmente in maniera alquanto stringente se – molto semplicemente – si considera la convergenza delle ripercussioni derivanti dai due ambiti normativi sull’economia e sull’equilibrio degli interessi delle parti del contratto. Un’identità funzionale sostanziale tra “termine” e “licenziamento” che è necessario avere ben presente per avere piena consapevolezza dell’importanza delle questioni in gioco. Né incide sul discorso porre l’accento sul fatto che nel contratto a tempo determinato vi è la garanzia di una certa durata del rapporto. Superfluo osservare che il termine non costituisce una clausola di durata minima.