La ricostituzione del tempo pieno contro la volontà del dipendente pubblico*

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Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza sezione) – 15 ottobre 2014, C-221/13, Pres. Iles˘ic˘- Est. Jaras˘iu¯nas – Avv. Gen. Wahl – Teresa Mascellani c. Ministero della Giustizia.

Politica sociale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES – Trasformazione di un contratto di lavoro a tempo parziale in uno a tempo pieno senza il consenso del lavoratore.

L’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato alla Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, e in particolare la sua clausola 5 punto 2, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, a una normativa nazionale in base alla quale il datore di lavoro può disporre la trasformazione di un contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato.

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Sommario: 1. Premessa. 2. Il lavoro a tempo parziale nelle pubbliche Amministrazioni. 3. L’art. 16 della l. 183/2010 e la direttiva 97/81/CE. 4. Le questioni sollevate… . 5. … e le soluzioni offerte. 6. Le osservazioni possibili.