Il pensiero della Consulta sul blocco pensionistico: adeguatezza “retributiva” o “redistributiva” della pensione?*

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Corte Costituzionale – sentenza 30 aprile 2015 n. 70 – Pres. Criscuolo; Red. Sciarra

Previdenza sociale – Perequazione automatica del trattamento pensionistico – Blocco integrale del meccanismo perequativo per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps, per il biennio 2012-2013 – Criterio di ragionevolezza – Principi di proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico – Violazione degli artt. 3, 36 primo comma e 38 secondo comma Cost. – Incostituzionalità.

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, 36 primo comma e 38 secondo comma Cost., l’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011 n. 214, nella parte in cui prevede che “in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento
minimo INPS, nella misura del 100 per cento”.

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Sommario: 1. L’incostituzionalità del blocco della perequazione: le ragioni della Corte. 2. Una sentenza annunciata. 3. La “sordità” del legislatore (anche futuro?). 4. Il ridimensionato rilievo della “contingente situazione finanziaria”. 5. Pensione e retribuzione nella giurisprudenza multilivello: un binomio complesso. 6. Adeguatezza “retributiva” o “redistributiva” della prestazione previdenziale?.