Il ruolo degli enti bilaterali nel sostegno al reddito degli apprendisti

 

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Corte costituzionale – Sentenza 22 maggio 2013 n. 108 – Pres. Gallo – Red. Mazzella

Lavoro e occupazione – Disoccupazione involontaria in caso di crisi aziendali, occupazionali o di licenziamento – Apprendisti – Estensione dell’indennità di disoccupazione in via sperimentale per il triennio 2009-2011, subordinatamente all’intervento integrativo a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva – Asserita violazione del principio di ragionevole eguaglianza nella tutela del lavoro e nel sostegno alla disoccupazione involontaria – Insussistenza – Natura incentivante e sperimentale dell’istituto – Non fondatezza della questione.

Dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, co. 1, lett. c), d.l. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge dall’art. 1, l. 28 gennaio 2009 n. 2, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost., dal
Tribunale di Lucca. Premesso che l’evoluzione del quadro normativo avutasi dopo la pronuncia dell’ordinanza di rimessione (art. 2, co. 1 e 55, l. 28 giugno 2012 n. 92) è ininfluente nel presente giudizio in quanto gli eventi precedenti alla data di decorrenza della nuova disciplina (1° gennaio 2013) restano disciplinati dalla previgente normativa, inclusa la disposizione oggetto della presente questione, va precisato che con la disposizione censurata il legislatore ha inteso verificare la possibilità di realizzare una tutela a favore degli apprendisti sospesi o licenziati mediante l’intervento degli enti bilaterali. A tal fine ha stabilito, in via transitoria, lo stanziamento di determinati fondi, disponendo che, ove le parti sociali avessero effettivamente previsto quell’intervento, essi avrebbero potuto essere impiegati a favore della predetta
categoria di lavoratori. Pertanto, la natura incentivante e sperimentale dell’istituto così previsto ne esclude il carattere irragionevolmente discriminatorio a danno di lavoratori appartenenti a settori produttivi nei quali non sia stato previsto un ente bilaterale, appunto perché non si tratta di una misura introdotta stabilmente e diretta a configurare un incondizionato diritto soggettivo in capo ai lavoratori. Tanto più che il legislatore ha disposto che, in caso di mancato intervento degli enti bilaterali, i lavoratori (inclusi gli apprendisti) accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente e possono, dunque, usufruire di tali misure. Il fatto, poi, che nella Regione di residenza del ricorrente nel giudizio principale non sia stata attivata l’indennità di mobilità in deroga costituisce un limite generale di quella categoria di ammortizzatori sociali, limite che, di per sé, non vale a rendere irragionevole il diverso istituto dell’indennità di disoccupazione di cui all’art. 19, co. 1, d.l. 185/2008.

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1. Una sentenza piuttosto asciutta, sviluppata con criterio essenzialmente tecnico, resa per di più con riferimento ad una norma avente carattere di sperimentalità e comunque già abrogata: ci sarebbero i presupposti per limitare a due battute il commento e disporne l’archiviazione. Eppure, la questione richiama l’attenzione su profili di rilievo generale, sia per il sistema di sicurezza sociale sia per l’ordinamento sindacale: si pensi, in primis, alla idoneità degli strumenti privatistici a realizzare obiettivi di sicurezza sociale in una logica – per la verità trascurata dalla sentenza (infra) – di integrazione con gli strumenti pubblici; secondariamente, ma non tanto, si pensi alla opportunità politica che il legislatore utilizzi, nella indicata prospettiva, strumenti di derivazione sindacale. Pertinenti poi al tema del sostegno al reddito sono le problematiche riferibili ai presupposti soggettivi per la relativa erogazione, che – seppur estranee alla decisione, e come tali escluse da questo commento – valgono a collocare e qualificare la provvidenza in esame nel
complessivo sistema: tra di essi spicca la “condizionalità”1 , che si accompagna alla dilatazione, anche essa in via sperimentale, dell’ambito di intervento di dette prestazioni oltre l’area del lavoro dipendente in senso stretto2 : problematiche comunque largamente evolute per effetto delle intervenute abrogazioni e della integrale sostituzione della disciplina del 2008 disposta dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 28 giugno 2012 n. 923