Il Crocifisso nelle aule scolastiche: profili giuslavoristi secondo le Sezioni Unite*

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Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza del 9 settembre 2021 n. 24414
Ordine di affissione del simbolo religioso – dissenso dell’insegnante – sanzioni disciplinare – richiesta di risarcimento del danno per atto discriminatorio – infondatezza della domanda.

Nel caso concreto le Sezioni Unite hanno rilevato che la circolare del dirigente scolastico, consistente nel puro e semplice ordine di affissione del simbolo religioso, non è conforme al modello e al metodo di una comunità scolastica dialogante che ricerca una soluzione condivisa nel rispetto delle diverse sensibilità. Ciò comporta la caducazione della sanzione disciplinare inflitta al professore. L’affissione del crocifisso – al quale si legano, in un Paese come l’Italia, l’esperienza vissuta di una comunità e la tradizione culturale di un popolo – non costituisce un atto di discriminazione del docente dissenziente per causa di religione. Non è stata quindi accolta la richiesta di risarcimento danni formulata dal docente, in quanto non si è ritenuto che sia stata condizionata o compressa la sua libertà di espressione e di insegnamento.

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Sommario: 1. Lo scenario. 2. La decisione: aspetti generali … 3. Segue … lavoristici. 4. Segue … e discriminatori. 5. Una notazione conclusiva.

1. Lo scenario
Nel rimettere alle SS.UU. la decisione della causa qui all’attenzione, la Sezione Lavoro della Cassazione – chiamata, ovviamente, a decidere su una questione propriamente lavoristica (impugnazione di provvedimento disciplinare e richiesta di risarcimento danni per discriminazione), ma implicante scelte di grande rilievo per la società civile nella essenziale componente etico religiosa, al di là della apparente innocuità dell’affissione del crocifisso in aula scolastica – confidava forse su una decisione più netta e, magari, anche diversa1. Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, hanno certamente portato un grande contributo all’approfondimento delle tematiche (anche giuridico-istituzionali) connesse alla laicità dello Stato italiano, ma alla fin dei conti non sono riuscite a risolvere i nodi che il caso ha sollevato, se non con una formula di tipo procedimentale a valle della ribadita affermazione dell’effetto preclusivo del principio di laicità dello Stato nei confronti di comportamenti autoritativi, affermato da C. Cost. 14 novembre 1997 n. 3292.