“Lo statuto d’indegnità” del reo sottoposto a misure alternative alla detenzione può intaccare il diritto al mantenimento?

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Corte costituzionale, 25 maggio 2021 n. 137
Prestazioni assistenziali – Soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale – Applicazione, quale sanzione accessoria, della revoca dell’indennità di disoccupazione, dell’assegno sociale, della pensione sociale e della pensione per gli invalidi civili – Applicabilità nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere – Disciplina a regime – Illegittimità costituzionale in via consequenziale in parte qua.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l’indennità di disoccupazione, l’assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere. Dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 61 dell’art. 2 della legge n. 92 del 2012, consegue, negli stessi limiti, anche quella del comma 58, ove si prevede, a regime, la revoca delle prestazioni assistenziali con la sentenza di condanna per i reati di particolare allarme sociale previsti dalla stessa disposizione. L’illegittimità della revoca deriva dal pregiudizio al diritto all’assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere, che deve essere comunque garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati. Pregiudizio che resta il medesimo anche quando la revoca venga disposta dalla sentenza di condanna per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, ossia nella fattispecie di cui al comma 58.

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Sommario: 1. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Fermo e dal Tribunale di Roma. 2. Dilemmi soggettivi tra solidarietà e sanzione. 2.1. Minimo vitale e nucleo essenziale del diritto al mantenimento.

1. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Fermo e dal Tribunale di Roma

La sentenza in commento prende le mosse da due questioni di legittimità costituzionale, parzialmente analoghe: una sollevata dal Tribunale di Fermo e l’altra dal Tribunale di Roma. Soltanto la seconda supera il vaglio preliminare mentre la prima è dichiarata inammissibile a causa delle “lacune” che la stessa presenta. Per completezza espositiva verranno, qui, delineati i contenuti più significativi di entrambe le ordinanze di rimessione che attengono, in generale, al diritto alle prestazioni sociali del condannato per gravissimi reati, che espii la pena in regime alternativo alla detenzione e che versi in condizioni di indigenza. Nel primo giudizio, il caso verte sulla condizione di invalidità lavorativa e di assoluta indigenza economica di un ex collaboratore di giustizia in regime di detenzione domiciliare al quale, a seguito della disciplina contestata, era stata revocata la pensione di invalidità civile.