Orario di lavoro giornaliero: per la Corte di Giustizia sussiste l’obbligo di misurazione e rilevazione

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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande Sezione) – 14 maggio 2019 – C-55/18; Pres. Lenaerts, Rel. Regan, Avv. Gen. Pitruzzella – Federaciòn de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) c. Deutsche Bank SAE

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/88/CE – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Riposo giornaliero e settimanale – Durata massima dell’orario di lavoro – Sistema misurazione orario di lavoro giornaliero – Obbligo istituzione – Sussiste.

Gli artt. 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letti alla luce dell’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dell’art. 4, par. 1, dell’art. 11, par. 3, e dell’art. 16, par. 3, della direttiva 89/391, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che, secondo l’interpretazione che ne è data dalla giurisprudenza nazionale, non impone ai datori di lavoro l’obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore.

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Sommario: 1. Premessa. 2. La vicenda e il quadro normativo di riferimento. 3. Il principio di
effettività delle tutele secondo la Corte di giustizia. 4. Le possibili ricadute della sentenza nell’applicazione della normativa italiana.