Sui presupposti di validità delle rinunzie e transazioni concluse in sede di conciliazione sindacale

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Trib. Roma, Sez. 3 civile, sentenza 8 maggio 2019, n. 4354 – Giudice V. Cacace

Rinunzie e transazioni – Art. 2113, ultimo comma, c.c. – Conciliazione sindacale – art. 412 ter c.p.c. – Mancata regolamentazione della procedura conciliativa da parte del CCNL – Mancanza di effettività nell’assistenza sindacale – Invalidità.

La conciliazione in sede sindacale è valida ai fini richiesti dall’art. 2113 c.c. solo se svolta nel rispetto della modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi e solo se il rappresentante sindacale ha prestato una reale ed effettiva assistenza al lavoratore.

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Sommario: 1. L’assistenza alla volontà individuale come presupposto di validità delle rinunzie e transazioni. 2. La conciliazione sindacale tra procedura regolata dal contratto collettivo e procedura ‘libera’. 3. I requisiti dell’assistenza prestata dal conciliatore.