Trasferimento collettivo e discriminazione su base sindacale: legittimazione ad agire e prova

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Corte di Cassazione 2 gennaio 2020, n. 1 – Pres. Nobile; Est. Arienzo

Condotta antisindacale – Comportamento discriminatorio – Libertà ideologica – Convinzioni personali – Affiliazione sindacale – Regime probatorio.

L’azione di repressione della condotta antisindacale si avvale del regime probatorio agevolato delle azioni antidiscriminatorie se l’antisindacalità consiste nella discriminazione in ragione dell’appartenenza sindacale. Nei giudizi antidiscriminatori i criteri di riparto dell’onere probatorio non seguono i canoni ordinari di cui all’art. 2729 c.c., bensì quelli speciali di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2003 (applicabile ‘ratione temporis’) che non stabiliscono un’inversione dell’onere probatorio, ma solo un’agevolazione del regime probatorio in favore del ricorrente, prevedendo una ‘presunzione’ di discriminazione indiretta per l’ipotesi in cui, specie nei casi di coinvolgimento di una pluralità di lavoratori, abbia difficoltà a dimostrare l’esistenza degli atti discriminatori.

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Sommario: 1. Introduzione. 2. Trasferimento collettivo e rilevanza dell’intento soggettivo. 3. Onere della prova e ruolo della valutazione giudiziale. 4. Discriminazione e condotta antisindacale: concorso dei rimedi processuali.