Covid-19 e riders: primi sussulti della giurisprudenza di merito

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Tribunale di Firenze, 1° aprile 2020 – Est. Gualano

Emergenza sanitaria – misure di prevenzione – riders – obblighi del committente – sicurezza del lavoro.

La società che gestisce la piattaforma deve, in attuazione della disciplina prevenzionistica riservata ai lavoratori subordinati, fornire ai c.d. riders i presidi sanitari necessari a prevenire il rischio Covid-19. Il loro rapporto di lavoro, infatti, va ricondotto tra quelli regolamentati dall’art. 2 d.lgs. 81/15, per i quali si applicano integralmente le norme sulla subordinazione. Ai riders, inoltre, va applicato anche il Capo V-bis del d.lgs. 81/15, il cui art. 47-septies vincola il gestore della piattaforma digitale a rispettare, a propria cura e spese, il d.lgs. 81/08 incluso l’obbligo datoriale di fornire le attrezzature di lavoro.

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Sommario: 1. Una breve contestualizzazione del decreto. 2. I contenuti del decreto. 3. L’obbligatorietà delle misure igienico-sanitarie. 4. L’applicazione delle misure igienico-sanitarie ai riders etero-organizzati … 5. Segue. … e alcune implicazioni. 6. L’applicazione delle misure igienico-sanitarie ai riders autonomi: le regole cambiano, ma il risultato rimane sempre lo stesso?