I confini tra tutela sociale e rimediale nel calcolo del danno differenziale, biologico e patrimoniale

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Cassazione 30 agosto 2016 n. 17407, Sez. civ. VI, ord. – Pres. Armano, Rel. Rossetti – P.G. (avv.ti Mereu, Saviozzi) c. INAIL (avv.ti Rossi, Crippa). Cassa Corte d’Appello di Brescia, 4 dicembre 2013.

Danno Biologico – Danno patrimoniale – Indennità previdenziale – Azione di surrogazione – Danno differenziale – Criterio dell’omogeneità della natura del pregiudizio.

In caso di azione di surrogazione dell’ente assicuratore nei confronti del responsabile, il differenziale va calcolato tenendo presente che: quanto pagato a titolo di danno patrimoniale non può decurtare quanto ancora dovuto a titolo di biologico; il danno patrimoniale va risarcito, e ne è consentita la surroga da parte dell’ente, solo se effettivamente patito; negli altri casi, l’indennizzo resta acquisito alla vittima, e non potrà essere defalcato dal credito risarcitorio di quest’ultima per altre voci di danno.

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Sommario: 1. Il caso e la questione controversa in apicibus. 2. La finalità della tutela previdenziale e di quella risarcitoria. 2.1. L’esonero, le esclusioni, le azioni di rivalsa. 3. La funzione della prestazione previdenziale e del rimedio civile. 3.1. I contenuti dell’indennità e del risarcimento. 4. Il differenziale del danno per “poste omogenee”. […]