Proposta di legge della rivista. Disciplina delle relazioni sindacali, della contrattazione collettiva e della partecipazione dei lavoratori

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CAPO I
RAPPRESENTANZA SINDACALE E DIRITTI SINDACALI

Art. 1
Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro

1. Rappresentanze sindacali, titolari dei diritti di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970 n. 300, possono essere costituite nelle imprese con più di cinquanta dipendenti ovvero in ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti, secondo la seguente alternativa: a) rappresentanze sindacali aziendali da costituirsi ad iniziativa dei lavoratori nell’ambito delle associazioni sindacali che hanno diritto a partecipare alle trattative per la stipulazione del contratto collettivo nazionale applicato o applicabile nell’impresa, ai sensi del successivo art. 2; b) rappresentanze sindacali unitarie, elette dai lavoratori secondo il comma 2. Le rappresentanze possono essere costituite anche nelle imprese industriali e commerciali che, nell’ambito dello stesso comune, occupano più di quindici dipendenti e nelle imprese agricole che, nel medesimo ambito territoriale, occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.

2. La rappresentanza unitaria di cui alla lettera b) del comma 1 viene istituita con referendum, su richiesta di uno o più sindacati cui sia iscritto almeno il 10% dei lavoratori dell’impresa o dell’unità produttiva. Il referendum deve svolgersi entro 60 giorni dalla richiesta ed è valido se vi partecipa almeno il 50% dei lavoratori dell’impresa o dell’unità produttiva. Essa rappresenta tutti i lavoratori dell’impresa o dell’unità produttiva in cui si è svolto il referendum e, dopo lo svolgimento delle elezioni di cui al comma 3, sostituisce a tutti gli effetti le rappresentanze di cui alla lett. a) del comma 1. 

3. Le liste dei candidati per la elezione della rappresentanza sindacale unitaria laboratorio normativo possono essere presentate da associazioni sindacali che abbiano un numero di iscritti superiore al 2% dei lavoratori dell’impresa o da organizzazioni di lavoratori cui aderisca più del 5% dei lavoratori dell’impresa medesima. Nel caso di referendum svolto
in una sola unità produttiva, possono presentare liste di candidati i sindacati presenti nell’impresa che abbiano un numero di iscritti superiore a cinque. La rappresentanza sindacale unitaria viene eletta a scrutinio segreto e con criterio proporzionale. Essa resta in carica per un triennio, alla scadenza del quale vengono indette nuove elezioni, salvo che nei sei mesi precedenti la scadenza non venga richiesto, con le stesse modalità di cui al comma 2, un referendum col quale i lavoratori decidono di non procedere alla elezione dell’organismo unitario.