Il distacco e i suoi presupposti tra (prevedibili) conferme e (auspicabili) distinzioni

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Corte di Cassazione 11 settembre 2020, n. 18959 – Pres. Nobile, Rel. Cinque

Distacco – Art. 30 d.lgs. n. 276/03 – Violazione – Tutela risarcitoria.

In caso di distacco del lavoratore in violazione delle condizioni previste dal comma 3 dell’art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003 (distacco che comporti un mutamento delle mansioni che richiede il consenso del dipendente e distacco con trasferimento ad una unità produttiva sita a più di cinquanta chilometri da quella cui il lavoratore sia adibito che richiede la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive), non è prevista la sanzione della costituzione del rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore, a differenza di quanto stabilito per la fattispecie di cui al comma 1 del medesimo articolo, dovendosi ritenere, in base ad un’interpretazione letterale e logico-sistematica, oltre che rispondente a un ragionevole bilanciamento di interessi, che solo alla ipotesi ritenuta più grave del distacco senza i requisiti fondamentali dell’interesse e della temporaneità sia riconosciuta la tutela civilistica di tipo costitutivo e sanzionatoria di tipo amministrativo (già di tipo penale), mentre per il “quomodo” attraverso cui il distacco venga attuato sia accordata solo la tutela civilistica di tipo risarcitorio.

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Sommario: 1. Partendo dalla massima della sentenza. 2. L’interesse solidaristico nel distacco.
3. Segue. Interesse del distaccante e distacco qualificato. 4. Incremento della polivalenza professionale
del lavoratore e distacco con mutamento di mansioni.