La reinterpretazione del principio di sussidiarietà orizzontalenel diritto sociale europeo*

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Tribunale dell’Unione europea (Nona Sezione ampliata) 24 ottobre 2019, T‑310/18 – Pres. Gervasoni, Rel. Kowalik-Bańczyk – European Federation of Public Service Unions (EPSU) e Goudrian c. Commissione europea

Politica sociale – Dialogo fra le parti sociali a livello dell’Unione – Accordo intitolato “Quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione per i funzionari e [i] dipendenti delle amministrazioni centrali” – Richiesta congiunta delle parti firmatarie di attuare tale accordo a livello dell’Unione – Rifiuto della Commissione di presentare al Consiglio una proposta di decisione – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Margine di discrezionalità della Commissione – Autonomia delle parti sociali – Principio di sussidiarietà – Proporzionalità.

Il Tribunale respinge il ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e diretto all’annullamento della decisione della Commissione del 5 marzo 2018 di non presentare al Consiglio dell’Unione europea una proposta di decisione che attui l’accordo intitolato “Quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione per i funzionari e [i] dipendenti delle amministrazioni centrali”, firmato il 21 dicembre 2015 dalla Delegazione sindacale dell’amministrazione nazionale ed europea (TUNED) e dai Datori di lavoro della pubblica amministrazione europea (EUPAE).

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Sommario: 1. Le dimensioni del principio di sussidiarietà. 2. L’origine del dialogo sociale e il contratto collettivo europeo. 3. Il ruolo della Commissione e del Consiglio nel dialogo sociale europeo. 4. I motivi del rifiuto della Commissione di presentare una proposta di direttiva. 5. Segue. Annullamento della sussidiarietà orizzontale? I “confini” della motivazione della Commissione.